Art. 4.
(Disciplina del procedimento amministrativo per la concessione della cittadinanza).

      1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'interno, con proprio decreto emanato di concerto con il Ministro della solidarietà sociale, provvede a disciplinare il procedimento amministrativo per la concessione della cittadinanza e a stabilire il relativo termine, che non può comunque essere superiore a un anno dalla data di presentazione della domanda da parte dell'interessato.